Matrimonio
Un cittadino straniero può sposarsi, ossia contrarre matrimonio nel nostro Paese o secondo la sua legge nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del suo Paese, oppure secondo la legge italiana dinanzi all’ufficiale di stato civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.
Se sceglie la celebrazione secondo la legge italiana è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio e, pertanto, non devono sussistere gli impedimenti previsti dal codice civile: interdizione, difetto di libertà di stato, parentela ed affinità non dispensabili, delitto, divieto temporaneo di nuove nozze (art. 116, c. 2, codice civile). Deve essere rispettato anche il limite dell’età minima (18 anni, o 16 con autorizzazione).
Devono, inoltre, produrre una dichiarazione, rilasciata dall’autorità competente del proprio Paese (sono autorità competenti sia quelle situate all’estero ed individuate dalla legge dello stato in questione, sia il consolato straniero in Italia), dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio secondo le leggi cui sono sottoposti. Il nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia. Nel caso allo straniero gli sia stato riconosciuto lo status di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra, il nulla osta potrà essere richiesto gratuitamente all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (unhcr) che ha sede in Roma in via Leopardi, 24. A tal fine, lo straniero, deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciato dal Comune da non oltre sei mesi, ai sensi dell’Art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445 opportunamente autenticata dall’Ufficiale di Stato Civile dal quale risulti il suo stato libero, copia del riconoscimento dello status di rifugiato, copia del permesso di soggiorno e copia di un documento di identità del futuro coniuge. Il nulla osta andrà legalizzato presso l’ufficio legalizzazioni della Prefettura di competenza per essere poi presentato all’ufficiale dello stato civile del comune dove si intende contrarre matrimonio. Lo stesso ufficiale provvederà, dietro richiesta degli stranieri, all’affissione all’albo delle pubblicazioni dell’intenzione di contrarre matrimonio. Tali pubblicazioni restano affisse per almeno 8 giorni e si potrà procedere al matrimonio entro 180 giorni dalla loro pubblicazione.
Fonti normative (art. 116 Codice civile; https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/stato-civile/matrimonio_0.html)